Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma
9.1 Il presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione in ogni sede; la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio direttivo.
Il presidente può sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e può aprire e gestire per conto della stessa uno o più conti correnti per l’amministrazione dei fondi patrimoniali, potendo effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.