Art. 18 Competenze del consiglio direttivo
18.1 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per adempiere ai compiti attribuitigli dal presente statuto e per conseguire gli scopi dell’associazione.
18.2 Il consiglio direttivo può delegare poteri al presidente ed ad altri suoi componenti, individualmente, congiuntamente, disgiuntamente, costituendo comitati, di cui determinano le norme di funzionamento.
18.3 Sono di competenza del consiglio direttivo:
- l’elezione nel proprio seno, nella prima seduta dopo la sua costituzione da parte dell’assemblea ordinaria, del presidente dell’AFAP Onlus e del tesoriere;
- la cura ed il conseguimento dell’oggetto sociale dell’AFAP Onlus;
- l’attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la realizzazione del programma di attività approvato dalle assemblee stesse;
- la gestione del patrimonio sociale;
- l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’AFAP Onlus;
- la preparazione e la presentazione all’assemblea ordinaria del conto consuntivo, corredato da una relazione illustrativa;
- l’esercizio delle altre funzioni che gli vengono attribuite dall’assemblea;
- l’ammissione dei nuovi soci.