Art.21 Scioglimento
21.1 In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.
Art.21 Scioglimento
21.1 In caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche tra i membri del consiglio direttivo, determinandone i poteri.