Art.13 (Statuto)

Art. 13 Presidenza dell’assemblea

13.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o da chi ne fa le veci; in sua mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

13.2 Il presidente dell’assemblea viene eletto dal consiglio direttivo nel sua prima adunanza.