Art.17 Riunioni e deliberazione del consiglio direttivo
17.1 Le riunioni e del consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
17.2 Le deliberazioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto espresso dal presidente.
Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l’originale allegato a verbale. I verbali del consiglio direttivo sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta motivata, avendone il diritto.