Art.5 (Statuto)

Art 5 Diritti e doveri del socio

5.1 La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il consiglio direttivo.

5.2 I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
  • ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’AFAP Onlus e/o derivanti dall’attività svolta.

5.3 L’adesione all’AFAP Onlus è libera per chiunque ne condivida i fini statutari.
Tutti i soci sono elettori attivi e passivi.

5.4 La domanda di ammissione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice entro sessanta giorni.

Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base volontaria e non retribuite.

In associazione vige una disciplina uniforme e l’effettività del rapporto associativo: è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l’effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.5 Il contributo associativo è intrasmissibile.

5.6 La qualità di associato si perde per recesso, decesso o esclusione per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell’associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, insindacabilmente, dal consiglio direttivo.

In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate.

5.7 I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dall’assemblea. L’annualità sociale coincide con l’anno solare.