Art. 11 Costituzione dell’assemblea
11.1 L’assemblea è l’organo sovrano, rappresentativo della volontà dei soci.
E’ composta da tutti gli iscritti alla associazione che sono in regola con il versamento della quota sociale. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
11.2 Le deliberazioni dell’assemblea, regolarmente assunte, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
11.3 L’assemblea in sede ordinaria è validamente costituita:
- in prima convocazione, se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci;
- in seconda convocazione, quando sono presenti qualsivoglia numero di soci.
11.4 L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
11.5 Le votazioni potranno avvenire per voto palese o a scrutinio segreto.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.
11.6 Le riunioni dell’assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.
Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.
11.7 Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all’associazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 2532 c.c.
Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di tre (1 proprio più due per delega) voti complessivamente.