Art.22 (Statuto)

Art.22 Disposizioni generali

22.1 Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e della legislazione vigente in materia.
Le parti firmatarie del presente atto convengono d’applicare le norme vigenti in tema di associazionismo e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 si rende obbligatorio l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.

 

Scrittura privata esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis DPR n. 642 del 26.10.1972 così come modificato dall’art. 17 D.Lgs. 460/1997.