Art. 15 Composizione del consiglio direttivo
15.1 Il consiglio direttivo è composto di un numero di consiglieri non inferiore a due ne superiore a sette, secondo determinazione dell’assemblea.
15.2 I consiglieri sono eletti tra i candidati proposti dai soci; in caso di parità di voti ha la precedenza il candidato più anziano di età.
I componenti del consiglio direttivo possono essere rieletti.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, ma se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più componenti, essi sono sostituiti per surroga dai primi non eletti ed in subordine per cooptazione, dal consiglio direttivo. I consiglieri che sostituiscono quelli venuti a mancare decadono insieme con gli altri in carica.
15.3 Il consigliere che non interviene ad un’adunanza consiliare deve comunicare tempestivamente i motivi della sua assenza. L’assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive, comporta decadimento dalla carica.