Art.20 (Statuto)

Art. 20 Competenze del tesoriere

20.1 Il tesoriere coadiuva il presidente nell’amministrazione dei beni dell’associazione.

20.2 Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo al suo interno, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Egli provvede all’erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dall’associazione, nonché all’incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore della stessa. All’interno del consiglio direttivo egli coadiuva il presidente nella corretta tenuta dei libri contabili e associativi. Il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.