Art. 6 Patrimonio
6.1 Il patrimonio dell’AFAP Onlus è costituito dalle quote associative e dai contributi dei soci, da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione, dall’utile risultante da manifestazioni, sottoscrizioni, iniziative patrocinate, promosse e curate dall’associazione stessa e da altri in suo favore, da contributi anche statali, regionali e di enti pubblici e privati italiani ed esteri, da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto, dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell’associazione; da eventuali entrate per attività direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall’associazione, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
6.2 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, conformemente alle deliberazioni assunte dall’organo amministrativo, risponde l’associazione stessa con il suo patrimonio ed in via sussidiaria coloro che hanno agito in nome e per conto della medesima.
6.3 Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
6.4 In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.