Art.14 (Statuto)

Art.14 Deliberazioni dell’assemblea

14.1 In sede ordinaria le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti all’inizio dell’assemblea.

14.2 In sede straordinaria è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti, per deliberare le modifiche dello statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei soci.

14.3 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria devono constare del verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario dell’assemblea.
I verbali sono depositati presso la sede sociale e sono liberamente consultabili da qualsiasi associato che ne faccia richiesta.

14.4 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell’art.23 del Codice Civile.

14.5 Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci.