Pubblichiamo la sentenza del Consiglio di Stato
http://www.superando.it/content/view/7317/121/
“La quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 1607 del 15 febbraio scorso, depositata il 17 marzo successivo, ha riaffermato il principio secondo il quale per le persone con grave disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, e per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti accertati dalle ASL, la contribuzione ai costi – rispetto alla fruizione di servizi domiciliari, diurni o residenziali in percorsi sociosanitari – deve avvenire sulla base del solo ISEE personale e non familiare [l’ISEE è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, N.d.R.].”